Centro Fonti San Lorenzo APS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore

Costituzione e sede

È costituita l’associazione di promozione sociale ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata "Centro Fonti San Lorenzo Associazione di promozione sociale", in breve "Centro Fonti San Lorenzo APS", da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di RECANATI. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale. L’utilizzo nella denominazione della locuzione “associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è strettamente legato all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l’associazione cessasse di essere iscritta al detto Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale, dato che è fatto divieto di utilizzare il riferimento ad “associazione di promozione sociale” o l’acronimo APS in assenza dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Carattere dell’associazione

L’associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall’art.35 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L’associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Il testo è un estratto dello statuto dell'associazione, leggi la versione completa tramite l'apposito link.

Leggi lo Statuto Completo